Molte persone devono modificare le proprie abitudini alimentari per motivi di salute. Consulenze nutrizionali (individuali e/o di gruppo) e i relativi piani di nutrizione adeguata favoriscono un comportamento alimentare sano e consapevole. I dietisti definiscono, insieme con i medici specialisti, le misure terapeutiche; essi rinforzano e sostengono i pazienti, in modo che questi possano assumersi le proprie responsabilità e che possano accettare e mettere in pratica i cambiamenti necessari. Rientra nel loro campo di attività il trattamento di pazienti in nutrizione artificiale, sia dentro sia fuori dell’ospedale. Lavorano anche nel campo della ristorazione collettiva, della promozione sanitaria, dell’informazione ed educazione alimentare.
I dietisti professionisti acquisiscono le proprie conoscenze nei seguenti campi: scienze dell’alimentazione, medicina, chimica, psicologia, ecc., che mettono poi in pratica. Inoltre sono in grado di collaborare competentemente con le altre categorie professionali e di prendere e dare un sostegno professionale.
La maggior parte dei dietisti attualmente lavorano presso i servizi di dietetica e nutrizione clinica negli ospedali o nei distretti dell’azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano.
„Regolamento concernente l’individuazione della figura professionale del dietista"
Art. 1
1. È individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: il dietista é l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attivitá finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.
2. Gli specifici atti di competenza del dietista sono :
a) organizza e coordina le attivitá specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione; c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilitá da parte del paziente; d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; e) studia ed elabora la composizione di reazioni alimentari atte a soddisfare i bisogni di gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunitá di sani e di malati; f) svolge attivitá didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buon stato di salute del singolo, di collettivitá e di gruppi di popolazione.
3. Il dietista svolge la sua attivitá professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Art. 2
1. Con decreto del Ministero della sanitá é disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 3
1. Il Diploma Universitario di dietista, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sucessive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.
Art. 4
1. Con decreto del Ministro della Sanitá di concerto con il Ministro dell’Universitá e della Ricerca scientifica e technologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 3 ai fini dell’esercizio della relative attivitá professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sará inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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