STATUTO DELLA SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI SANITÀ “CLAUDIANA”
1. Istituzione e funzioni (1.) La Scuola provinciale superiore di Sanità con sede a Bolzano, istituita ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e successive modifiche, di seguito denominata Claudiana, ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti del presente Statuto.
2. Compiti e indirizzo (1.) La Claudiana, Scuola provinciale superiore, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, provvede alla formazione di base e specialistica delle professioni sanitarie, all’aggiornamento professionale continuo - compresa l’attuazione di iniziative formative su incarico di terzi, promuove nel proprio ambito l’attività scientifica e la ricerca nonché il lavoro a progetto e lo sviluppo qualitativo. (2.) La Claudiana realizza l’incarico formativo in ambito sanitario conferito dalla Giunta provinciale sulla base della rilevazione del fabbisogno e sentito il Consiglio della Claudiana, al quale spetta il diritto di formulare proposte per nuove iniziative. La Claudiana può realizzare corsi di master e altri corsi di specializzazione rispondenti alle esigenze di mercato. (3.) La formazione triennale avviene in modo plurilingue a riferimento internazionale, in cooperazione con altre istituzioni e perseguendo l'obiettivo della crescita scientifica e culturale. A tal fine avviene la collaborazione scientifica a livello nazionale e internazionale ed il relativo scambio di studenti.
3. Organi della Claudiana (1.) Gli organi della Claudiana sono nominati dalla Giunta provinciale e sono: a) il Consiglio della Claudiana; b) il/la Presidente; c) il Direttore/la Direttrice; d) il Responsabile scientifico/la Responsabile scientifica; e) il Comitato scientifico; f) il Collegio dei revisori dei conti. (2.) Gli organi della Claudiana restano in carica cinque anni. (3.) Trovano applicazione le disposizioni provinciali sul trattamento economico degli organi.
4. Consiglio della Claudiana (1.) Il Consiglio della Claudiana è composto: a) dal/dalla Presidente; b) dal Direttore generale/dalla Direttrice generale dell’Azienda sanitaria o da un suo delegato/una sua delegata; c) dal Direttore tecnico assistenziale/dalla Direttrice tecnico assistenziale dell’Azienda sanitaria; d) da un/una rappresentante della Ripartizione provinciale Sanità; e) da un/una rappresentante dei responsabili medici dei corsi di studio; f) da un/una rappresentante dei responsabili dei corsi di studio; g) da un/una rappresentante degli studenti. (2.) Per la sostituzione del/della Presidente è nominato un membro del Consiglio della Claudiana appartenente all’altro gruppo linguistico. (3.) I/Le rappresentanti dei responsabili medici dei corsi di studio e dei responsabili dei corsi di studio sono eletti dai rispettivi gruppi.
5 Attribuzioni del Consiglio (1.) Il Consiglio della Claudiana: a) definisce gli indirizzi generali per l’attuazione dell’incarico formativo conferito dalla Giunta provinciale; b) intraprende nuove iniziative ed elabora proposte relative a nuove offerte formative; c) delibera la struttura organizzativa e il profilo della Claudiana; d) delibera il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il bilancio di esercizio; e) delibera la pianta organica del personale; f) delibera il proprio regolamento interno ed ogni altro regolamento della Claudiana; g) delibera in merito a progetti di gestione della qualità e alla loro realizzazione; h) delibera gli atti di disposizione del patrimonio; i) autorizza la stipulazione di contratti e di convenzioni con università ed altri enti e istituzioni pubbliche o private; j) delibera le aperture di credito a favore del Direttore delegato/della Direttrice delegata; k) delibera modifiche al presente Statuto; l) delibera su ogni altra questione di interesse della Claudiana non demandata dal presente Statuto ad altri organi; m.) nomina i responsabili medici e le responsabili mediche dei corsi di studio. (2.) Le deliberazioni di cui alle lettere d), e) e k) sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale.
6. Presidente (1.) La Giunta provinciale nomina il/la Presidente del Consiglio della Claudiana su proposta del Consiglio stesso. (2.) Il/La Presidente è il legale rappresentante della Claudiana. Egli a) convoca il Consiglio della Claudiana e ne presiede le sedute; b) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti nelle attribuzioni del Consiglio della Claudiana, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella seduta successiva; c) decide in merito all’annullamento o al rinvio di decisioni di altri organi qualora non conformi alla legge, ai regolamenti, allo Statuto o alle deliberazioni del Consiglio della Claudiana; d) esercita ogni altra funzione che lo Statuto ascrive al Presidente e che compete al rappresentante legale della Claudiana; e.) può delegare l’adozione di atti giuridici.
7. Direttore/Direttrice (1.) La Giunta provinciale nomina il Direttore/la Direttrice in seguito ad un procedimento di selezione pubblica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia. La sua nomina è rinnovabile. (2.) Il Direttore/La Direttrice: a) è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e del personale; b) esercita l’attività di direzione e di indirizzo degli uffici e dei servizi della Claudiana per il raggiungimento degli obiettivi; c) cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio della Claudiana; d) stipula i contratti; e) agisce in base ad apposite deleghe da parte del Consiglio della Claudiana; f) riferisce al Consiglio della Claudiana in merito a contratti che superano l’importo di Euro 50.000; g) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio della Claudiana; h) propone al Consiglio della Claudiana la struttura organizzativa della Scuola evidenziando le necessità della pianta organica; i) adotta i provvedimenti per l’organizzazione dei servizi; j) riferisce annualmente al Consiglio della Claudiana sulle attività della Scuola; k) designa un sostituto/una sostituta che lo/la rappresenti in caso di assenza o impedimento.
8. Responsabile scientifico/Responsabile scientifica (1.) La Giunta provinciale nomina il Responsabile scientifico/la Responsabile scientifica su proposta del Consiglio della Claudiana da una terna di candidati e a seguito di un procedimento di selezione pubblica. La sua nomina è rinnovabile. (2.) Il Responsabile scientifico/La Responsabile scientifica: a) presiede il Comitato scientifico e coordina le relative sottocommissioni; b) è responsabile per la didattica della Claudiana e per il suo sviluppo qualitativo; c) tiene i contatti con le Università; d) nomina la Commissione Qualità, sentito il Consiglio della Claudiana; e) partecipa alle riunioni del Consiglio della Claudiana con voto consultivo; f) riferisce annualmente al Consiglio della Claudiana sulle attività rientranti nel proprio ambito di competenza; g) coordina i/le responsabili medici dei corsi di laurea; h) assume, se necessario, il compito di responsabile medico dei corsi di studio.
9. Comitato scientifico (1.) Il Comitato scientifico è composto da: a) il Responsabile scientifico/la Responsabile scientifica; b) un/una responsabile medico, c) un/una responsabile dei corsi di studio, d) un/una rappresentante degli studenti; e) un/una rappresentante dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige; f) il/la Presidente della Commissione Qualità. (2.) Al Comitato scientifico competono: a) le attività di impulso tecnico-scientifico e didattico; b) lo sviluppo della qualità; c) la formulazione di proposte per il Consiglio della Claudiana; d) la formulazione di pareri in merito alla struttura organizzativa della Claudiana e al programma annuale delle attività; e) la delega, ove necessario, di specifici argomenti a commissioni o gruppi di lavoro.
10. Collegio dei revisori dei conti (1.) Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza della Ripartizione provinciale Finanze, uno della Ripartizione provinciale Sanità ed un membro esterno iscritto nel registro dei revisori contabili. Il collegio è rieleggibile. (2.) Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e contabile per mezzo di verifiche periodiche, anche individuali, e può intervenire alle sedute del Consiglio della Claudiana senza diritto di voto, vigilando sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e delle direttive della Giunta provinciale. In particolare il Collegio redige un parere sul bilancio preventivo della Claudiana ed una relazione sul rendiconto, attestando la rispondenza del medesimo con le risultanze della gestione.
11. Collaboratrici e collaboratori (1) Per l’espletamento delle attività la Provincia mette a disposizione alla Claudiana il personale tecnico e amministrativo secondo la pianta organica approvata dal Consiglio della Claudiana, alla cui assunzione ed amministrazione provvede la ripartizione al personale della provincia. Il contingente delle collaboratrici e dei collaboratori della Claudiana è fissato dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle risorse destinate allo scopo sull'apposito capitolo di spesa del piano di gestione del bilancio della Provincia. (2.) Il personale assunto è inquadrato secondo la normativa vigente per il personale dell’Amministrazione provinciale. Agli incarichi a tempo determinato eventualmente necessari per l’esecuzione di progetti si applicano le relative disposizioni provinciali. (3.) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige mette inoltre a disposizione della Claudiana, stipulando un'apposita convenzione, i/le responsabili dei corsi di studio, i/le responsabili medici dei corsi di studio, nonché ulteriore personale tecnico. Non possono essere nominati più di quattro responsabili medici raggruppando i corsi di studio in base al numero di studenti ed alle specialità. Al personale in questione si applica la normativa vigente per il personale del Servizio sanitario della provincia di Bolzano in materia di stato giuridico e trattamento economico. (4.) La Claudiana può incaricare docenti e stipulare convenzioni con le Università per la messa a disposizione del proprio personale docente. I contratti, anche a tempo determinato, del personale docente, da scegliersi fra professori universitari, esperti di alta qualificazione scientifica o professionisti con comprovata e riconosciuta competenza, sono stipulati dal Direttore/dalla Direttrice della Claudiana. L'attività del personale docente e le modalità di trattamento economico sono stabilite sulla base dell'apposito regolamento fissato dal Consiglio della Claudiana.
12. Programmazione economica, contabilità e bilancio di esercizio (1.) Gli strumenti della programmazione annuale sono il programma annuale ed il bilancio preventivo annuale. (2.) Il bilancio preventivo annuale è di tipo economico e patrimoniale ed esprime le scelte definite nel programma annuale. (3.) I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono lo stato patrimoniale ed il conto economico. (4.) L'esercizio coincide con l'anno solare. (5.) Il bilancio preventivo annuale deve essere deliberato e trasmesso alla Giunta provinciale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. (6.) Il bilancio di esercizio riporta il risultato economico e la situazione patrimoniale dell'ente nel periodo di riferimento. (7.) Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione annuale sullo stato di attuazione dell'incarico di formazione di cui all'art. 2 del presente Statuto. (8.) In materia di contabilità e di attività contrattuale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14. (9.) Il bilancio d'esercizio è deliberato dal Consiglio della Claudiana entro il 31 marzo dell'anno successivo.
13. Entrate (1.) Le entrate della Claudiana sono costituite: a) dalle assegnazioni della Provincia ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e successive modifiche; b) da ogni altra assegnazione da parte di enti e organismi pubblici e privati; c) dai proventi derivanti dalle attività riguardanti la gestione e le finalità della Claudiana, inclusi quelli per prestazione di servizi a favore di terzi.
14. Patrimonio (1.) Il patrimonio della Claudiana si distingue, ai sensi del codice civile, in beni immobili e beni mobili. (2.) I beni immobili rimangono di proprietà della Provincia Le spese per la costruzione e la manutenzione straordinaria degli edifici nonché per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale, mentre le spese per la manutenzione ordinaria, l'affitto e tutte le spese accessorie sono a carico della Claudiana (3.) La proprietà dei beni mobili acquistati dall'Amministrazione provinciale per la Claudiana viene trasferita a titolo gratuito, salvo i beni storici e culturali, alla Scuola ed i beni vengono amministrati ed inventariati dalla stessa. L'inventarizzazione avviene secondo le modalità previste dalle norme provinciali vigenti. (4.) I beni immobili ed i beni mobili sono assunti in consegna dal Direttore o dalla Direttrice. Per l'amministrazione e la custodia del patrimonio si applicano le norme provinciali vigenti.
15. Pubblicazione dei regolamenti e delle deliberazioni (1.) I regolamenti e le deliberazioni della Claudiana, aventi rilevanza esterna, sono pubblicati all’albo presso la sede centrale e le sedi distaccate.
16. Soppressione (1.) In caso di soppressione della Claudiana, per qualsiasi causa, la Provincia autonoma di Bolzano subentra nella titolarità dei relativi beni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
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